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L’articolo 17: ecco perché Insigne non può finire all’Inter

Nei giorni scorsi, tra i tanti temi proposti dal calciomercato estivo, in casa Napoli ha tenuto banco la questione legata al rinnovo del contratto (con relativo adeguamento economico) di Lorenzo Insigne. Al di là delle cifre in ballo e della reale importanza futura che De Laurentiis accorderà al talento di Frattamaggiore, una voce più di tutte ha allarmato i tifosi, vale a dire quella di un probabile svincolo anticipato dell’attaccante, un diritto stabilito dall’art. 17 delle norme FIFA. Ma come funziona e in quali casi si applica questa norma? Partiamo dall’inizio.

Dal 1998, la Commissione Europea ha iniziato a fornire indicazioni anche sul trasferimento dei calciatori all’interno dell’UE. In particolare, le norme FIFA (e di riflesso UEFA) all’epoca vigenti furono indicate da Bruxelles come ostacolo alla libertà di movimento rispetto ai lavoratori in altri settori. Dopo una lunga fase consultiva, nel 2004 vengono approvate nuove regole, a valere da gennaio 2005. Tuttavia, solo l’anno successivo si assisterà al primo caso.

Nel 2006, il calciatore scozzese Andy Webster aveva ancora un anno di contratto con gli Hearts of Midlothian, ma dati i rapporti col club ormai deteriorati, decide di avvalersi di quelle stesse norme al fine di svincolarsi. Attraverso il suo avvocato fa ricorso al TAS, il tribunale sportivo internazionale con sede a Losanna, vincendo la causa. L’organo giudicante, in applicazione del nuovo articolo 17 del Regolamento FIFA per il trasferimento dei giocatori, sancisce infatti che un calciatore con un contratto di durata superiore ai tre anni può svincolarsi e porvi fine unilateralmente, al termine del terzo anno, previo congruo preavviso, indipendentemente dalla durata del contratto stesso. A titolo di indennizzo per la società che perde il calciatore, in questo caso gli HoM, venne riconosciuto il pagamento di una cifra pari all’anno residuo di ingaggio a carico dello stesso Webster.

Più in generale, l’articolo 17 stabilisce le disposizioni che si applicano in caso di conclusione del contratto senza giusta causa, con il conseguente obbligo per la parte in torto al pagamento di un compenso. In particolare, ogni giocatore che ha firmato un contratto prima di 28 anni si può svincolare tre anni dopo che l’accordo è stato firmato, due se ha firmato a 28 anni già compiuti. Tale lasso di tempo viene definito dalla FIFA “periodo protetto”.

La sentenza Webster, al pari di quella Bosman del ‘95, ha creato un precedente giuridico tanto clamoroso mediaticamente quanto fondante nei rapporti tra calciatori e club di appartenenza. Le reazioni tra gli addetti ai lavori di tutto il mondo sono state omogenee nel ritenere accresciuto il potere dei calciatori, i quali si vedono riconosciuta la facoltà di svincolarsi praticamente in qualsiasi momento. Tuttavia, un calciatore che intende avvalersi delle disposizioni in commento deve rispettare tre obblighi. Innanzitutto, deve comunicare alla società la propria intenzione di rescissione entro quindici giorni dall’ultima partita giocata con la maglia del club. Inoltre, come detto, egli deve versare un indennizzo alla vecchia società di appartenenza, di solito pari all’ingaggio che avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto. Il terzo obbligo, forse il più interessante, sta nel divieto di trasferimento del giocatore in una squadra dello stesso campionato nei dodici mesi successivi.

D’altro canto, non è affatto scontato che i giudici di Losanna diano ragione al calciatore, almeno sotto l’aspetto economico. Emblematico è il caso di Francelino Matuzalem, peraltro un ex Napoli, che nel 2007 si appellò al Tas per svincolarsi dallo Shakhtar Donetsk ed accasarsi al Real Saragozza, scatenando l’ira del club ucraino. Il tribunale non ne stabilì il reintegro, ma riconobbe che l’indennizzo da pagare per liberare il calciatore fosse il suo effettivo valore di mercato, vale a dire una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Un accordo tra i club ricucì lo strappo, ma da allora la strada dell’art. 17 viene intrapresa con minor disinvoltura.

Tornando al quesito di partenza: Insigne può liberarsi attraverso l’art. 17? Facendo due calcoli, il numero 24 azzurro non ha ancora 28 anni (ne ha compiuti 25 il 4 giugno scorso) ed ha sottoscritto il suo attuale contratto il 3 novembre 2014. Essendo tale nuovo contratto di durata quinquennale, Insigne non potrà attivare la regola FIFA prima dell’estate del 2017, e comunque non in favore di una società italiana. Una strana triangolazione per portarlo all’Inter in prestito dai “cugini” cinesi del Jiangsu Suning, pertanto, appare tecnicamente impossibile. Al di là delle regole della federazione internazionale e dei suoi numerosi cavilli, i tifosi si augurano che questa vicenda possa concludersi senza ulteriori scossoni, magari con un rinnovo del contratto che accontenti il calciatore e ne prolunghi ancora di tanto la presenza al San Paolo.

About author

Paolo Esposito è laureato in Economia Aziendale. Per lavoro si occupa di tax auditing con particolare attenzione al transfer pricing, al financial accounting e alle business restructuring. Tuttavia crede che di calcio sia meglio parlare in napoletano.
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