Chi sino ad oggi è stato onesto intellettualmente non è andato molto lontano da una verità che, oggi, la Corte Federale ha consegnato nelle mani di tutti.
Le motivazioni che hanno condannato e penalizzato la Juventus a noi non hanno sorpreso affatto. Ne avevamo già riassunto e desunto i contenuti cercando di evitare enfatizzazioni di qualsiasi tipo.
Ci sembra giusto però rendervi partecipi di alcuni stralci di una sentenza molto lunga e articolata.
L’indagine sulla Juventus, precedentemente archiviata (come tutte le altre squadre coinvolte in discorsi legati alle plusvalenze), viene riaperta per i seguenti motivi:
A fondamento del ricorso per revocazione, e ai fini del giudizio rescindente, la Procura federale allega: (i) di avere ricevuto, in data 24 novembre 2022, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale n. 12955/2021 R.G.N.R.; e (ii) che detta documentazione costituisce una “rilevantissima mole di atti e documenti, composta da circa di 14mila pagine.
Nel corpo del ricorso, quindi, la Procura federale rappresenta “che la predetta documentazione [aveva] consentito di conoscere elementi nuovi, sopravvenuti rispetto alla decisione della Corte federale di Appello a Sezioni Unite [impugnata], la cui conoscenza avrebbe certamente comportato una diversa pronuncia” e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 63, comma 1, lett. d), CGS.
Dunque, elementi nuovi. Così come vi avevamo già anticipato. Solo in presenza di nuovi e più o meno gravi indizi l’indagine si sarebbe potuta riaprire.
La Procura Federale nelle motivazioni fa riferimento anche al Napoli e fa chiaramente riferimento ad un “sistema” Juventus:
Premesso allora di avere escluso dal ricorso la società SSC Napoli e la società AC Chievo Verona Srl, e i rispettivi dirigenti, per l’integrale assenza di operazioni di scambio dirette con la FC Juventus S.p.A. (di qui la ragione di una revocazione parziale)
Detti elementi istruttori, secondo la Procura federale, confermano l’esistenza di un sistema collaudato della FC Juventus S.p.A. di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive, finalizzati alla realizzazione di plusvalenze artificiali. Secondo la ricostruzione della Procura federale, dunque, all’annullamento della decisione della Corte federale 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022 deve poi conseguire, in sede di giudizio rescissorio, la condanna dei deferiti.
Non solo dunque “semplici” plusvalenze ma un sistema pianificato, organizzato, plurimo, finalizzato alla frode sportiva e alla falsificazione dei bilanci. Così, continua la procura:
Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Un quadro fattuale – quello appena citato – dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria”.
Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa.
con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte.
Ma non solo. Colpisce molto un dettaglio su cui punta il dito la procura: non solo la volontà studiata a tavolino di produrre plusvalenze, non solo il famoso “libro nero” di Paratici dalle cui pagine emerge in maniera limpida e inequivocabile l’intenzione della Juventus di studiare a tavolino le plusvalenze artificiali ma, anche, la volontà di Cherubini di presentare a Paratici il libro nero ai fini di una riconferma contrattuale nell’organigramma Juventus. Come a dire: guarda che bel lavoro ho fatto, merito la riconferma:
Sul materiale probatorio disponibile si tornerà anche al momento del giudizio rescissorio. Per quanto d’interesse della fase rescindente qui trattata è senz’altro sufficiente il richiamo ai più rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale. Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici).
Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale.
Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali. Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. – a prescindere da ogni ulteriore rilevanza – ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva. Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1.
Ma la procura non si è basata solo sul libro nero di Paratici. Ha raccolto intercettazioni reputate di altissima rilevanza:
Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale a sostegno della revocazione.
E più in generale si devono aggiungere quelle intercettazioni che dimostrano la natura alterata dei valori utilizzati (e il peso degli ammortamenti conseguenti) e comunque la natura esattamente permutativa di molte operazioni.
Interessante anche il passaggio della procura sulla tipologia di scambi. Non si trattava solamente di attribuire un valore (magari gonfiato) ad un calciatore. Il sistema prevedeva uno scambio permutativo, spesso sena effettivi passaggi di denaro. Vale a dire uno scambio dal valore economico fittizio e alla pari, studiato a tavolino, che, sempre secondo i giudici, avevano il fine di falsificare i bilanci societari con conseguente variata disponibilità economica da investire nel mercato. In sostanza: falsati i risultati sportivi:
Sotto il secondo profilo (di scambio permutativo) sono emblematiche le acquisizioni anche documentali relative alle operazioni con club esteri (OM Marsiglia, Barcellona, Manchester City, Lugano, Basilea), nelle quali si dimostra lo sforzo profuso ad allineare i flussi finanziari delle operazioni
Qui, peraltro, è anche necessario aprire una parentesi sulla rilevante differenza che deve essere riconosciuta tra una operazione a specchio o incrociata, apparentemente indipendente, e una operazione ad effetti permutativi. E deve essere chiarito che ciò che rileva ai fini del processo sportivo e della violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS, non è se la singola operazione dovesse essere trattata in continuità di valori (secondo lo IAS38, paragrafo 45, poi contestato alla FC Juventus S.p.A. dalla Consob) o meno, potendosi o non potendosi rilevare la plusvalenza. Ciò che rileva è la preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute. Ciò che rileva, in altri termini, è l’essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito.
Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda dell’Olympique De Marseille, è quello riferibile alla fatturazione. La fattura emessa dall’Olympique De Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A. e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla (documento anch’esso contenuto nel file n. 7733488 sopra citato). E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti. I dirigenti della FC Juventus S.p.A. dicono espressamente che si deve evitare di evidenziare la compensazione. Come a dire – ed è l’aspetto assorbente ai fini del processo sportivo – che la FC Juventus S.p.A. era perfettamente edotta del rischio di dover applicare lo IAS38, paragrafo 45, e il proprio approccio era nel senso di evitare che ciò avvenisse a prescindere da ogni effettiva applicabilità. Tanto che la natura dell’operazione non doveva emergere dai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione. Ed è anche interessante notare come i dirigenti della FC Juventus S.p.A. debbano persino superare una iniziale resistenza dell’Olympique De Marseille nel recepire le correzioni inserite a penna dalla FC Juventus S.p.A., tanto da costringere l’Olympique De Marseille ad un richiamo a buona fede nel chiedere che sia mantenuta la dicitura “compensazione” nella fatturazione da essa inviata; e ciò, presumibilmente perché, proprio per l’Olympique De Marseille, lo IAS38, paragrafo 45, o principio assimilabile, non era comunque destinato ad applicarsi e dunque la natura permutativa, se divenuta trasparente, non era pregiudizievole.
Ma ciò che oggi è mutato è proprio il quadro fattuale nel quale ci si muove, che è radicalmente diverso da quello esaminato dalla decisione revocata. Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio. La Corte federale n. 0089/CFA/2021-2022, però, proprio su un tale profilo, aveva avvertito che non qualsiasi plusvalenza è legittima. Aveva poi segnalato il fatto che la carenza di parametri non consentiva di tradurre il sospetto in violazione, per questo chiedendo l’introduzione di disposizioni che operassero da sentinella anticipata rispetto a fenomeni che invece di essere fisiologici si trasformino in patologici, in modo anche da avvisare la società agente di avere oltrepassato i limiti della razionalità e della dimostrabilità.
La procura non perde occasione anche per lanciare l’ennesimo grido di allarme in merito alla regolamentazione delle plusvalenze, ad oggi assente e, dunque, non giudicabili se adottate in maniera limpida e lette come razionali:
Ed un simile intervento normativo resta urgentissimo ancora oggi. Ma avere affermato un tale principio non legalizzava qualunque comportamento. Sotto tale profilo, la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte.
La procura, oltre a condannare la Juventus, ci tiene anche a rimarcarne maldestri tentativi di difesa della società torinese: sia relativamente ai tempi (secondo loro scaduti) per poter riaprire il processo, sia relativamente al metodo utilizzato per raccogliere elementi probatori, le intercettazioni:
Infondata è anche l’eccezione svolta dalla difesa della FC Juventus S.p.A. a proposito della inammissibilità per tardività del ricorso in revocazione della Procura federale.
e il ricorso per revocazione proposto in data 22.12.2022 è certamente tempestivo, essendo stato notificato il ventottesimo giorno sui trenta disponibili (art. 63, comma 1, CGS).
Il ricorso per revocazione, pertanto, è certamente tempestivo. Da rigettare è anche l’obiezione formulata a proposito della non utilizzabilità delle intercettazioni.
Le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione.
Il quadro truffaldino della Juventus evidenziato dalla procura ci apre anche un particolare scenario che vedeva privilegiare trattative con squadre straniere:
In un simile quadro, diventano a maggior ragione rappresentative del modus operandi non corretto della FC Juventus S.p.A. (lo stesso emergente dal quadro probatorio che sopra si è detto) soprattutto le operazioni compiute con i club esteri. C
Tutte tali operazioni risultano emblematiche perché, invece di essere state trasparentemente e correttamente rappresentate come permute, esse sono state mostrate all’esterno come operazioni formalmente indipendenti. La differenza di tali operazioni rispetto a quelle compiute con controparti italiane riposa nella circostanza che le operazioni con controparti estere non potevano contare sulla stanza di compensazione disciplinata dalla federazione di appartenenza e, pertanto, la mera conclusione di una operazione a specchio non era sufficiente ad ottenere lo “scambio” finanziariamente neutro, dovendosi di volta in volta aggiungere – sistematicamente – un qualche patto che a monte condizionasse reciprocamente lo scambio (vendo perché tu compri e tu vendi perché io compro, quindi scambiamo) e che a valle disciplinasse la compensazione dei pagamenti incrociati (i c.d. “set-off arrangement” o accordi di compensazione infatti trovati con riguardo alle operazioni estere). Il tutto, dunque, sostituendo l’effetto “automatico” della compensazione dei pagamenti presente nell’ordinamento federale italiano. Ma ciò che rileva dal lato della FC Juventus S.p.A. è in ogni caso la circostanza che l’indipendenza degli incroci contrattuali sia stata documentalmente sconfessata dalle evidenze dimostrative trasmesse dalla Procura della Repubblica di Torino (è qui sufficiente citare i file n. 733431 e n. 733488), posto che in riferimento a ciascuna delle predette operazioni (con il Manchester City, il Barcellona, il Basilea, l’Amiens Sporting Club, l’Olympique De Marseille e la FC Lugano) sussiste uno specifico elemento di prova che ne qualifica la natura come scambio (o meglio permuta), vuoi attraverso le condizioni contrattuali (prima non note), vuoi attraverso i manoscritti dei dirigenti della FC Juventus S.p.A., vuoi ancora attraverso gli scambi di mail interne o con tali club. E qui si torna a quanto si è detto rispetto alla decisività delle dette evidenze. L’intenzionalità volta ad evitare la ricostruzione delle operazioni sopra menzionate quale permuta e dunque l’intenzionalità mostrata ad evitare di dover verificare, volta per volta, l’effettiva applicabilità per la FC Juventus S.p.A. di eventuali limiti contabili alla legittimità della plusvalenza (o delle immobilizzazioni ottenute per lo scambio) è comportamento sufficiente alla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS. Al novero delle operazioni dalle quali far derivare una sanzione ex art. 4, comma 1, CGS andrebbe poi aggiunta quanto meno l’ulteriore permuta (anno 2019/2020) di Pjanic-Arthur tra la Juventus FC e il Barcellona.
In sostanza la Juventus, a differenza di tutte le altre squadre, è stata condannata per aver creato volutamente un sistema truffaldino:
Ma soprattutto, l’operazione in commento deve essere riconsiderata alla luce degli elementi nuovi (le intercettazioni sopra già citate) che consentono di sostenere sia l’alterazione del valore dello scambio, sia la consapevolezza che vi fossero carteggi che la Consob non doveva trovare (fors’anche relativi ad offerte radicalmente inferiori ad opera di altre squadre) e che, ove disponibili a tale autorità, avrebbero disvelato una realtà diversa da quella che la stessa FC Juventus S.p.A. sosteneva.
Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è l’assenza di un qualunque metodo attendibile. Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare (documenti sequestrati dalla Procura della Repubblica di Torino e presenti nei file n. 733431 e n. 733488). Il tutto, dunque, in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali (come definite dal “Libro Nero di FP”), in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato.
Si torna allora a dover sottolineare che se è vero che qualunque plusvalenza derivante da cessione è la conseguenza della contrapposizione tra il valore di cessione e il valore netto contabile del diritto al momento della cessione, è altrettanto vero che proprio il valore di cessione richiede fondamenti logici. Può accadere, per le ragioni più disparate, che si assista ad una operazione atipica, una tantum. Ma non può accadere che sistematicamente sia invertito il processo, come invece emerge dal nuovo quadro probatorio disponibile. Definire e anteporre un obiettivo di plusvalenze esclusivamente per ottenere un risultato economico finale, senza seguire alcun processo che sia razionale, dimostrabile e che non costituisca “un atto di fede” (come sopra invece ammesso dai responsabili della FC Juventus S.p.A.), non ha alcun fondamento prima logico poi bilancistico. In una simile prospettiva, cade qualsiasi ragionamento economico lecito e cade qualunque formalismo dovendo invece prevalere la sostanza sulla forma (substance over form). Tanto più se le operazioni condotte non vengono adeguatamente e trasparentemente spiegate. In una simile modalità di comportamento non esiste neppure alcun ragionamento tecnico sottostante, in quanto il criterio guida è raggiungere un obiettivo che nulla ha a che fare con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico[1]patrimoniale di una data società. L’attendibilità di un bilancio è cruciale nel fornire informazioni utili agli investitori, attuali e potenziali, ai finanziatori e agli altri creditori, nonché nel supportare i processi decisionali inerenti all’affidamento delle risorse all’impresa. Un simile obiettivo si raggiunge solo con condotte eticamente ed economicamente corrette, che devono escludere plusvalenze “inventate”, cioè non derivanti dall’applicazione di alcun criterio ma solo dalla finalità di modificare (alterandoli) i risultati di bilancio.
Una sentenza finalizzata a punire severamente chi ha, a seguito della pianificazione di un sistema di alterazione dei bilanci, alterato il risultato sportivo:
La conseguenza di un simile approccio è un’alterazione ripetuta dei valori di bilancio e del significato informativo dello stesso.
I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili.
In proposito, va ricordato che la valutazione volta ad accertare il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza implica un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto ad un giudizio concentrato sulla esatta violazione delle regole puramente societarie (civilistiche o penalistiche). Percorso che qui deve ritenersi integralmente raggiunto.
E sulla misura della pena e su chi, invece, è stato assolto:
Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19). Discorso diverso deve svolgersi per gli altri deferiti. Va anzitutto premesso che nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci. Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il “Libro Nero di FP”), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali società.
per la quale non può raggiungersi (quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza di illiceità e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta ad una sistematica alterazione dei bilanci, avendo così impostato il proprio deferimento la Procura federale. Quanto alle società Parma Calcio 1913, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, la Procura federale richiama in sede di revocazione,
Ma, come è stato efficacemente osservato dalle difese dei club interessati, due considerazioni appaiono insuperabili ai fini di una statuizione di condanna.